Speciale COVID-19

INDICE

 

Disposizioni sugli spostamenti

Disposizioni sui servizi e uffici comunali

Sintesi delle misure previste dai Dcpm

Disposizioni in vigore 

 

INFORMAZIONI SUI PROVVEDIMENTI

Disposizioni in vigore


Dpcm del 16 maggio 2020
Allegati al Dpcm del 16 maggio 2020

 

Disposizioni sugli spostamenti

 

Dal 18 maggio 2020 si può circolare liberamente all'interno dei confini della regione senza bisogno di nessuna autocertificazione.
Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti fuori regione o all'estero, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi è richiesta l' autodichiarazione.

 

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Avvio della fase 2 - principali novità in vigore dal 4 maggio:
- E' consentito lo spostamento all'interno della Regione in cui ci si trova, anche per incontrare i congiunti, oltre che per motivi di lavoro, necessità e salute
- Resta il divieto di spostarsi con qualsiasi mezzo in una regione diversa da quella in cui ci si trova, salvo che per motivi di lavoro, assoluta urgenza e salute
- E' consentito in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- E' consentito l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con espresso divieto di assembramento (il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto)
- Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse
- Non  è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto
- E' consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,  attività sportiva o attività motoria,  purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- Per gli sport individuali, possono riprendere le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti (riconosciuti di interesse nazionale da CONI, CIP e rispettive Federazioni) nel rispetto del distanziamento sociale e a porte chiuse
- Sono consentite le cerimonie funebri con la sola partecipazione di congiunti fino ad un massimo di 15 persone. Cerimonie da svolgersi preferibilmente all'aperto, con obbligo di indossare mascherine e rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro
- Per le attività dei servizi di ristorazione è consentita, oltre alla consegna a domicilio, anche la ristorazione con asporto secondo le regole previste dalla Regione Campania (ordinazioni online o telefoniche, ritiro su appuntamento, garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento al di fuori dei locali);
- Possibilità, per le imprese che riprenderanno le attività a partire dal 4 maggio, di svolgere tutte le attività propedeutiche alla  riapertura già a partire dal 27 aprile
- Obbligo del rispetto dei protocolli di sicurezza sottoscritti in materia di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (allegato 6), nei cantieri (Allegato 7) e nel settore del trasporto (allegato 8)
- Utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (compresi i mezzi di trasporto e i casi in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di almeno un metro). Non sono soggetti all'obbligo i bambini sotto ai 6 anni, i soggetti con forme di disabilità incompatibili con l'uso continuativo delle mascherina e coloro che interagiscono con quest'ultima categoria
- Utilizzo di mascherine negli incontri con i congiunti.

Resta il divieto di assembramenti sia pubblici, sia privati, in qualsiasi luogo

 

Tutta la normativa nazionale

Pagina dedicata, sul sito del Governo con la normativa in tema di Coronavirus (provvedimenti del Governo, circolari e ordinanze di ministeri e Protezione Civile)

Tutta la normativa della Regione Campania

Decreti e ordinanze della Regione Campania sono disponibili sul sito della Regione nella pagina dedicata

 

Disposizioni sugli spostamenti

Consulta le risposte alle domande frequenti sugli spostamenti sul sito della Regione Campania

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Gli spostamenti per raggiungere le seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni o velivoli di proprietà per attività di manutenzione e riparazione, vengono consentiti nell’intero territorio regionale. Per tutti resta l’obbligo di rientro in giornata

Per queste motivazioni, in caso di controlli, può essere compilata una "autodichiarazione resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia" - Modello di autodichiarazione, aggiornato al 04 maggio 2020

Comprovate motivazioni:

 

lavoro

salute

assoluta urgenza

situazione di necessità

Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Spostamenti per incontrare congiunti

 

Salute e rispetto della quarantena

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.

Accesso a parchi pubblici, ville e giardini e attività motoria

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
E' consentito svolgere sia individualmente che insieme a persone conviventi, o accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

 

Disposizioni sui servizi e uffici comunali

Polizia Locale

Le attività di sportello e di ricevimento del pubblico sono garantite previo richiesta appuntamento, o per telefono, o via email.
per appuntamento e/o per ricevere informazioni contattare i seguenti numeri:

-  tel. 0825/512831 - interno 9 - mail: vvuu@comune.santaluciadiserino.av.it

 

Servizi demografici

Tel 0825/512831 - interno 4  - email:  anagrafe@comune.santaluciadiserino.av.it

 

Gli sportelli di ricevimento al pubblico dei Servizi Demografici sono chiusi.
E' garantito l'accesso solo per denunce di nascita, morte e autorizzazioni al seppellimento.

Il Decreto Legge del 17/3/2020 n. 18 (art.104) ha prorogato fino al 31/8/2020 la validità di tutti i documenti d'identità già scaduti o quelli in scadenza dal 17/3/2020 in poi.
Si intendono documenti d'identità: la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida (per la patente approfondisci a questo link), la patente nautica, il porto d'armi, ecc.
La proroga dei documenti non vale però per l'espatrio, in questo caso la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.


Ufficio Protocollo generale

Tel 0825/512831 - interno 3
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-11.00; martedì e giovedì 9.00-11.00 e 16,00-17,00
L'accesso al pubblico è consentito solo previo appuntamento.

email: protocollo@comune.santaluciadiserino.av.it

Ufficio Urbanistica

Riceve solo su appuntamento da concordare telefonicamente o tramite email
edilizia@comune.santaluciadiserino.av.it
Tel. e fax 0825/512831 - interno 5 - orari:  lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-11.00; martedì e giovedì 9.00-11.00 e 16,00-17,00

Ufficio Lavori Pubblici

Riceve solo su appuntamento da concordare telefonicamente o tramite email
 llpp@comune.santaluciadiserino.av.it
Tel. 0825/512831 - interno 6  lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-11.00; martedì e giovedì 9.00-11.00 e 16,00-17,00

 

Ufficio tributi

IMU/TASI e TOSAP permanente
Gli uffici IMU/TASI e TOSAP permanente sono chiusi
In caso di necessità è possibile scrivere tramite l'indirizzo mail:  o chiamare al numero 0825/512831 - interno 8

 

Sintesi delle misure previste dai Dpcm

Salute e rispetto della quarantena
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.


Sospesi nidi, scuole e Università
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.


Centri semiresidenziali per anziani e per disabili
Sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili (come da Ordinanza della Regione Campania)

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche
E’ sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Chiusi musei e biblioteche
Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Luoghi di culto. Sospese le cerimonie civili, religiose e funebri
L'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Cimiteri comunali
Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali; vengono garantiti, comunque, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

Sospese palestre, piscine, centri sportivi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Competizioni ed eventi sportivi
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Salvo l'utilizzo degli impianti per l casi espressamente indicati nell'art.1 del Dcpm 9 marzo 2020.


Ricorso a ferie e congedo
Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Sospesi i concorsi
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Riunioni in videocollegamento
Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sospesi esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.

 

Mercati
Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Sospeso anche il commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

 

Sospensione attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità -

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al DPCM del 10 aprile 2020.
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’ allegato al DPCM del 10 aprile previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva.

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Lo stesso avviene per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trovi l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non serve la comunicazione se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, anche in questo previa autorizzazione del Prefetto.

 

Attività commerciali al dettaglio
Resta valido quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo e dalle ordinanze regionali Vedi allegato

Supermercati (medie e grandi strutture di vendita), centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture di vendita è consentita l'apertura solo di farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria.
Deve comunque essere garantito l’accesso alle sole attività sopracitate e il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Attenzione: il 25 aprile e il 1° maggio, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.

La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.

 

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar e ristoranti chiusi)
Sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti e pizzerie, pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, rosticcerie, kebab, gelaterie, pasticcerie, sia che prevedano la somministrazione e il consumo sul posto sia che prevedano l'asporto (take away).
Per tutte queste attività resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Le aziende che preparano e vendono cibi da asporto all'interno di punti vendita di alimentari possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

E' consentita l'attività dei servizi di ristorazione delle mense e del catering continuativo su  base contrattuale purchè garantiscano  la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie, aree di servizio e di rifornimento carburante. L'attività è consentita solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti lungo le autostrade. La vendita è solo di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Taxi e Ncc (noleggio con conducente) - Consentito il servizio di consegna beni di prima cesessità
Rispettando le modalità per la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, taxi e NCC possono essere utilizzati anche per la 

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