UFFICIO TRIBUTI
Responsabile del Servizio Responsabile del Procedimento
Sindaco Dott. Ottaviano Vistocco Sig. Rodia Alejandro Marco
e-mail: tributi@comune.santaluciadiserino.av.it
PEC: protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it
BANCA D’ITALIA – IBAN: IT73O0100003245420300304589
GIRO FONDI CONTO TESORERIA: n. 304589 Cod. Prov. 420
Conti Correnti Postali:
13076831 Ordinario (Tosap, affissioni, pubblicità, diritti, loculi ed ossari cimiteriali)
46955035 (IMU - TASI) - IBAN: IT91D0760115100000046955035
46956009 (TARI) - IBAN: IT80D0760115100000046956009
86417961 (Addizionale Comunale IRPEF)
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024
Con delibera di C.C. n. 03 del 21/03/2024, sono state riconfermate per l'anno di imposta 2024 le aliquote IMU, già confermate nel 2023.
Aliquote IMU anno 2024:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,50 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
3) fabbrica t i classificati nel gruppo catastale D, ad ecc ezione della categoria D/1 0: aliquota pari al 9,10 per mille (quota stato 7,60 quota comune 1,50);
4) fabbricati diversi d a quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,10 per mille;
5) terreni agricoli: al i quota pari al 7,60 per mille;
6) aree fabbricabi li: aliquota pari al 9,10 per mille
Delibera di C.C. n. 4 del 27/04/2023
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Delibera adeguamento dei valori venali delle aree fabbricabili per l'anno 2023
Delibera di G. C. n. 4 del 26/01/2023
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APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024
Delibera di C. C. n. 15 del 08/05/2024
Allegato prospetto tariffe TARI domestiche e non domestiche anno 2024
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CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 - CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2023
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SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Essa rappresenta il documento volto alla tutela dei diritti dei consumatori, con il quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza.
Redatta in conformità a quanto stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)
Carta della qualità dei servizi’ – pdf
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VALORE AREE EDIFICABILI - NUOVO P.U.C.
Delibera di G.C. n. 33 del 05/05/2016 - approvazione valori aree fabbricabili
Delibera di G.C. n. 39 del 09/06/2016 - Chiarimenti/Integrazioni
Elenco particelle terreni edificabili
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NUOVA IMU 2020, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
NUOVA IMU 2020, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/783 - Legge27 dicembre 2019, n. 160
Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.
Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.
L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 permille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 permille o ridurre fino all'azzeramento
L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 permille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755).
Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:
Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 permille, aliquota massima 1 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento
Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 permille, aliquota massima 2,5 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento.
Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 permille, aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).
Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 permille (7,6 permille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 permille, aliquota minima 7,6 permille.
Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.
Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre. Per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.
Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI.
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NOVITA' IUC 2018
NOVITA’ 2018:
Per l’anno d’imposta 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.
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SIMULATORE CALCOLO IMU
Calcolo IMU-TASI e stampa Modello F/24
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IUC 2014 Le principali novità
COMODATO GRATUITO AI FINI IMU E TASI
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LA RISPOSTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA SUL COMODATO D'USO GRATUITO
Obbligo di registrazione contratto sui comodati - termini rinviati al 1° marzo
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