Iscrizione all'albo dei Giudici Popolari
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Requisiti
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di Appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
1) entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
2) entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione Comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
3) entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
5) a partire dall'acquisizione degli elenchi da parte del Comune, la Commissione mandamentale competente, presieduta dal Presidente della Corte d'assise, provvede alla revisione di sua competenza;
6) una volta compilati e approvati gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale, gli elenchi sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
7) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
- L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
- L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".