Iscrizione all'albo dei Giudici Popolari
Iscrizioni all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Requisiti
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
avere la cittadinanza italiana;
godere dei diritti civili e politici;
avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di Appello;
buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Documentazione da presentare
Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è scaricabile nella sezione allegati, è inoltre in distribuzione presso l'ufficio elettorale.
Il modulo deve essere consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Santa Lucia di Serino, allegando copia di un documento di riconoscimento valido(patente, carta d'identità...), copia del codice fiscale e copia del titolo di studio.
Aggiornamento elenchi
1) entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
2) entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione Comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
3) entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
5) a partire dall'acquisizione degli elenchi da parte del Comune, la Commissione mandamentale competente, presieduta dal Presidente della Corte d'assise, provvede alla revisione di sua competenza;
6) una volta compilati e approvati gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale, gli elenchi sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
7) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
Allegati:
Manifesto Aggiornamento Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise di I e II grado