LA IUC
La IUC ricomprende:
- TARI tassa sui rifiuti
- TASI tassa sui servizi
- IMU imposta municipale unica
TARI
- è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.
è dovuta da coloro che occupano l’immobile
- proprietari
- inquilini
- detentori a qualsiasi titolo
- si calcola con riferimento alla superficie calpestabile dei locali e delle aree
- si paga secondo le tariffe previste dal regolamento comunale; la tariffa può essere ridotta ad esempio:
- nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
- per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
- qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti.
- il Comune stabilisce numero e scadenze di pagamento, con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali e lasciando al contribuente la facoltà di pagare integralmente l’imposta, entro il 16 giugno di ogni anno;
- il Comune ha il compito di inviare gli avvisi di pagamento precompilati per semplificare gli adempimenti;
- la TARI si versa mediante il modello F24 (codice tributo 3944 e 3950 per la tariffa) oppure tramite bollettino di conto corrente postale o con i servizi di pagamento elettronici interbancari e postali.
TASI
- è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo (ad es. l'inquilino) fabbricati (compresa l’abitazione principale) e aree edificabili, con l’eccezione dei terreni agricoli. Sono comunque esentati dall’imposta i fabbricati posseduti dallo Stato e da enti pubblici (regioni, province,ecc.)
- copre il costo dei servizi cosiddetti indivisibili forniti dal Comune (illuminazione pubblica, sicurezza stradale ecc.)
- la base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i coefficienti previsti per l’IMU
- l’aliquota è dell’1 per mille
- per il 2014 è fissata al 2,5 per mille; i Comuni hanno facoltà di aumentarla a
- prima casa, 3,3 per mille
- altri fabbricati, 11,4 per mille
- per il 2014 è fissata al 2,5 per mille; i Comuni hanno facoltà di aumentarla a
- i Comuni possono ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento, o disporre specifiche detrazioni. In particolare, il Comune può prevedere riduzioni, ad esempio:
- nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale)
- nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola)
- per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi
- qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti
- il Comune stabilisce numero e scadenze di pagamento (in generale 16 giugno e 16 dicembre per il saldo), con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali e lasciando al contribuente la facoltà di pagare integralmente l’imposta, entro il 16 giugno di ogni anno;
- la TASI si versa con le stesse modalità dell'IMU in autoliquidazione mediante il modello F24(codice tributo 3958) oppure con apposito bollettino di conto corrente postale.
Per il 2014:
- i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014
- la scadenza di pagamento è il 16 giugno 2014
- i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio
- la scadenza del versamento della prima rata TASI è posticipata al 16 ottobre 2014
- i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni e la delibera deve essere pubblicata nel sito del Ministero dell’economia entro il 18 settembre 2014
- i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 10 settembre
- la scadenza del versamento è il 16 dicembre 2014 in un’unica soluzione
- è applicata l’aliquota dell’1 per mille
- l’inquilino (in caso di locazione) o l’occupante (ad es.: in caso di comodato) deve versare il 10% dell’ammontare complessivo del tributo.
IMU
- continua ad applicarsi ai fabbricati (esclusa la prima casa non classificata nelle categorie A/1, A/8 , A/9)
- l’importo da pagare è ricompreso nella nuova IUC
- le scadenze sono fissate per il 16 giugno (acconto) e per il 16 dicembre (saldo)
- l’aliquota massima comprensiva di TASI non può essere complessivamente superiore all’11,4 per mille
- si versa mediante il modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale
DICHIARAZIONE IUC
- deve essere presentata da chi deve pagare il tributo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio del possesso dell'immobile
- ha effetto anche per gli anni successivi se non subentrano modificazioni